Obbligo Formativo ECM

CIMO – FESMED
Cari colleghi,
dal prossimo anno, chi non avrà conseguito almeno il 70% dei crediti formativi ECM relativi al triennio 2020-2022 non risulterà coperto dalle polizze di responsabilità civile professionale (né da quelle contratte dall’aziende né da quelle personali). Si tratta di una disposizione prevista dall’art. 38-bis del Dl 152/2021 convertito in legge 233/2021 che recita:

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

L’ultimo triennio utile citato (2020-2022) scade il prossimo 31 dicembre. Vi consigliamo vivamente, dunque, di verificare sul sito o la App del CoGeAPS la vostra posizione formativa e, qualora aveste meno del 70% dei crediti richiesti, di acquisire il numero di crediti mancanti entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario dal prossimo anno, nell’eventualità di un contenzioso legale, la vostra polizza assicurativa risulterebbe inefficace.

Nel corso del triennio andrebbero conseguiti 150 crediti ECM ma, oltre alle esenzioni e alle riduzioni previste per determinate situazioni (congedi, frequenza di corsi universitari, pensione, ecc.) sono previsti alcuni bonus:

Lo scorso luglio, il CoGeAPS ha applicato automaticamente a tutti i professionisti sottoposti alla formazione continua in medicina la riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale per il triennio 2020-2022 (la delibera)
La FNOMCeO ha costruito un dossier formativo che consente di ottenere un bonus di 50 crediti (30 erogati nel triennio in corso e 20 nel prossimo), se il 70% degli obiettivi viene raggiunto (la delibera)
Il 60% dei crediti può essere conseguito tramite attività di formazione individuale:
    Pubblicazioni scientifiche (3 crediti se nome in posizione preminente, 1 credito se in posizione non preminente);
    Tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche (1 credito ogni 15 ore di attività);
    Autoformazione (massimo 20% dei crediti totali): lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.

Ricordiamo inoltre l’obbligo di seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente (almeno il 10% dei crediti per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia e almeno il 15% per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare).

Considerato, tuttavia, che il CCNL dei medici e dei dirigenti sanitari prevede, all’art. 51 co. 3, che “l’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati […] sulla base delle risorse finalizzate allo scopo”, la Federazione CIMO-FESMED intende attivarsi prontamente nei confronti di tutte le Aziende che non assicurano quanto previsto dal contratto.

Guido Quici
SEGRETERIA NAZIONALE: 06 67 88 404
segreteria@federazionecimofesmed.it
pec@pec.federazionecimofesmed.it

Dalla lettera del Presidente Dr. Bruno Zuccarelli

“per chi è interessato esiste anche la possibilità di dichiarare la propria autoformazione.
Per dichiarare l’attività formativa non erogata da provider, occorre accedere nel proprio profilo sul portale application.cogeaps.it/login accedendo con la propria identità virtuale (SPID); poi sulla barra centrale andare nella sezione “Crediti Individuali” e nel menù a tendina “Tipologia di crediti” selezionare “Pubblicazioni”, dove verranno inseriti i dati del lavoro scientifico effettuato e pubblicato, oppure “Autoformazione” dove si compilerà un form autodichiarativo sulla durata di tale attività.

NB: il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale”

chi è in deficit li può fare in modo gratuito on line su fadinmed https://www.fadinmed.it/

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